Onorevoli Colleghi! - A oltre quindici anni dall'entrata in vigore della riforma delle autonomie locali, l'istituto del difensore civico resta sostanzialmente ancora inattuato. Sono poche le province che si sono dotate di tale importante figura, dando concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in cui sono confluiti i contenuti dell'articolo 8 della legge n. 142 del 1990); purtroppo, però, anche in tali rari casi la scelta è caduta molto spesso su personaggi designati attraverso il gioco dei partiti politici e delle maggioranze. Pertanto tale istituto o è svuotato del suo contenuto o è completamente disatteso nella sua realizzazione.
Nei comuni la situazione è forse più drammatica, poiché solo il 5 per cento di essi (e peraltro solo quelli a più bassa densità di popolazione) ha un difensore civico.
Confrontando la situazione italiana con quella di altri Paesi democratici - basti ricordare l'esempio dei Paesi scandinavi con l'Ombudsman, - dobbiamo tristemente concludere di trovarci un passo indietro: l'istituto non assolve alle funzioni per le quali era stato predisposto, ovvero garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, e